D. Lgs. n. 33/2013, art. 32
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.
Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente non eroga servizi al cittadino
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