La sezione si articola in:
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità: al momento NON sono stati adottati dall'ente regolamenti in materia di prevenzione e corruzione della trasparenza
- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti: al momento NON vi sono provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali prvvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
- Atti di accertamento delle violazioni: al momento NON sono state accertate violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013.
Segnalazioni
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza prevede la possibilità di segnalare elementi utili al miglioramento del Piano e alla riduzione dei rischi corruttivi.
A tal fine si mette a disposizione dei dipendenti e dei cittadini una casella email (anticorruzione@veneziaambiente.it) nella quale possono segnalare casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che ai sensi dell’Art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato”.
A tal fine si mette a disposizione dei dipendenti e dei cittadini una casella email (anticorruzione@veneziaambiente.it) nella quale possono segnalare casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che ai sensi dell’Art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato”.